donazione fra italiani di quota di società inglese


 

 

Not. Cristiano Di Maio

cdimaio@notariato.it

 

 

Tizio, cittadino italiano, intende donare al coniuge Caia, cittadina italiana, tra l'altro, una quota di partecipazione "cd. shares" pari al 75% di una società "limited" avente sede nel Regno Unito.

 

La fattispecie è regolata dal diritto italiano  (art.56, L. 31.05.1995 n.218) o dal diritto inglese (artt. 25 lett.g e 59, u.c., L. 31.05.1995 n.218) ?

 

Ad ogni buon conto, può stipularsi siffatta donazione ?

    

 


 

Rossana Lenzi

rlenzi@notariato.it

 

A mio giudizio, si potrebbe fare questo ragionamento: le donazioni sono regolate dalla legge del donante, quindi dalla legge italiana.

 

Per cui dovrai accertare che la quota sia bene personale di Tizio, perchè possa donarla a Caia.

 

Se così è, si tratta di ragionare sull'oggetto, e qui la legge italiana ti rimanda alla legge inglese, per cui dovrai farti dire da un legale inglese, o tramite consolato, se questo "shares" sia donabile.

 

Non capisco cosa c'entri l'art.59, L. 31.05.1995 n.218.

 

 


 

Not. Domenico Damascelli

ddamascelli@notariato.it

 

Secondo l'opinione prevalente tra gli internazionalprivatisti l'art.56 sarebbe una norma priva di portata precettiva, perché la donazione, in quanto contratto, rientra nel campo di applicabilità oggettiva della Convenzione di Roma, richiamata dal successivo art. 57 (al più l'art. 56 si applicherebbe alle donazioni escluse dal campo di applicabilità della Convenzione in virtù dell'art.1 della Convenzione stessa - id est le donazioni obnuziali e le donazioni mortis causa - anche se c'è spazio per ritenere che tali ultime donazioni siano regolate dall'art. 30 e, rispettivamente, dall'art.46, L.R.).

 

Se così è, la donazione in quanto tale sarà regolata dalla legge italiana anche in assenza di scelta di legge in tal senso (v. artt. 3 e 4, Convenzione di Roma), mentre per la verifica della "personalità" delle quote in capo a Tizio occorre determinare il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell'acquisto alla stregua del citato art. 30, L.R.

 

Quanto alla "circolabilità" delle quote dovrà farsi riferimento all'art.25, lett.g), L.R. (e, dunque, alla legge inglese se in Inghilterra si è perfezionato il procedimento di costituzione dell'ente).

 

Infine, gli effetti della donazione rispetto alla società saranno retti dalla legge inglese in virtù dell'art. 51, c. 2, L.R., che regola il modus adquirendi dei beni mobili.